Documento in formato PDF :  STATUTO ASSOCIATIVO

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE  "ARCHIVIO SPETTACOLO"

ART. 1 - (Costituzione, denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, l’associazione culturale denominata: ARCHIVIO SPETTACOLO, in sigla "Archivio Spettacolo a.c." , che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
  2. L’associazione ha sede legale in via Tortorici 135, c.a.p. 00132, nel Comune di Roma.
  3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  4. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 2 - (Statuto e regolamento interno)

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
  3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - (Finalità e attività)

  1. L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale nei settori della cultura, dell’arte e dello spettacolo per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali e formative, sia a livello nazionale che internazionale.

A tale scopo l'associazione si pone tra gli obbiettivi sociali quello di svolgere attività di acquisto, vendita, noleggio, ideazione, sviluppo, gestione, produzione, organizzazione, pubblicazione e distribuzione nei seguenti settori: 

1.1      Arti visive:

a)    Pittura

b)    Scultura

c)    Architettura

d)    Scrittura (forma di letteratura)

e)    Fotografia

f)     Disegno e Fumetto

1.2      Arti performative:

a)    Musica

b)    Danza

c)    Teatro

d)    Cinema e Opere Audiovisive

       (incluso Radio e Televisione)

e)    Lettura (forma di letteratura)

f)     Moda ed eventi di  intrattenimento

 

  1. Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'associazione si avvarrà, nei vari ambiti delle attività dei settori sopra indicati, di:
  • a) utilizzo di tecnologie tradizionali, tecnologie innovative e/o multimediali.
  • b) costituzione di gruppi di lavoro e ricerca.
  • c) creazione di pubblicazioni, recensioni, newsletter (tradizionali e/o digitali).
  • d) realizzazione e gestione di siti internet.
  • e) creazione di database informatici.
  • f) acquisto, vendita e noleggio di materiale informatico.
  • g) organizzazione di corsi, stage formativi, attività didattiche e laboratori a vari livelli.
  • h) organizzazione di eventi, concorsi, festival, mostre e rassegne.
  • i) organizzazione di incontri, ritrovi, serate e feste a tema tra i soci, associati e partners, commerciali e non.
  • j) pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti le attività associative e dei soci, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto sociale, sia in formato cartaceo che informatico e multimediale.
  • k) produzione musicale, fotografica cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale al fine di promozione e diffusione del messaggio sociale.
  • l) stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni e/o terzi in genere.
  • m) ospitare associazioni ed altri enti aventi finalità istituzionali analoghe presso i locali della sede sociale.
  • n) vendita e noleggio di beni mobili ed immobili allo scopo del raggiungimento dei fini associativi.
  • o) qualsiasi altra attività utile al conseguimento dello scopo sociale.

 

  1. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvalgono in modo prevalente, ma non esclusivo, dell’attività di volontariato degli associati stessi.
  2. Nella realizzazione dei suoi compiti l’associazione s’impegna ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari.

 

ART. 4 - (Ammissione a socio e iscrizione al portale web)

  1. Possono fare domanda di ammissione all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà e volontariato, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione (Assemblea o Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato.
  3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
  4. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
  5. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (*Oppure: altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
  6. Possono essere ammessi con la qualifica di soci onorari sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
  7. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

  1. Ci sono 3 categorie di soci:
  • Socio Ordinario:      è colui che versa la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea, che per il primo anno di esercizio è di € 50,00.
  • Socio Sostenitore:   è colui che oltre alla quota ordinaria, eroga contribuzioni volontarie straordinarie almeno una volta l'anno.
  • Socio Onorario:       è colui che viene nominato tale dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione.

 

  1. Per la richiesta di ammissione a socio per persone di età inferiore ai 18 anni è obbligatorio che oltre la firma del richiedente sia presente la firma di un genitore o di un legale rappresentante. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
  2. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
  3. La quota associativa è intrasmissibile.
  4. Il presente statuto prevede, oltre all'adesione convenzionale con tessera associativa, una forma di adesione alle attività online del portale www.archiviospettacolo.it e viene definita come segue:
  • Iscrizione Web:       viene effettuata da tutti coloro che usufruiscono gratuitamente degli spazi web gestiti dall'associazione, non c'è obbligo di versamento di alcuna quota associativa, non da diritto di partecipazione alle attività svolte dell'associazione, non da diritto di voto in assemblea.
  1. Consenso al trattamento dei dati personali, professionali (A) e concessione all'uso dell'immagine(B):

a) Con la domanda di ammissione a socio, il richiedente acconsente all’utilizzo dei suoi dati personali e professionali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consentendo il loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Altresì consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

b) Con la domanda di ammissione a socio, o con l'atto dell'iscrizione web, il richiedente autorizza inoltre all’uso di ogni tipo di materiale fornito da lui all'associazione che rappresenti la propria immagine e la propria voce alla diffusione e pubblicazione della stessa in qualsiasi tipo di forma pubblicitaria/promozionale (audio, video ed immagine), ed in qualsiasi forma di distribuzione (cartacea, radiofonica, fotografica, cinematografica, televisiva, web internet), fatto salvo sempre il principio di tutela della reputazione e del decoro della persona, in base al Regio Decreto n.633 del 1941 (legge sul diritto d’immagine).

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il DIRITTO di:

  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento.
  3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge.
  4. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali.
  5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci (*Oppure: è ammessa previsione diversa).
  6. ciascun associato ha diritto ad un voto.

i soci dell'associazione hanno il DOVERE di:

  1. rispettare il presente STATUTO e il REGOLAMENTO INTERNO e/o CODICE ETICO (se esistente).
  2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 6 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione con dimissioni volontarie comunicate per iscritto all’Assemblea (o al Direttivo) ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, (*Oppure: è ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall’assemblea, con possibilità di appello entro 30gg ).
  4. La delibera dell'Organo di Amministrazione (*Oppure: del Direttivo) è inappellabile.

ART. 8 - (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Organo di amministrazione (Direttivo)
  • Presidente

ART. 9 - (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail , (* scegliere le modalità che consentono la maggior diffusione dell’informazione), spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea dei soci:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull'esclusione degli associati, (*Oppure: la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
  6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci (*Oppure: con la presenza dei 2/3 dei soci *Oppure: con la presenza della metà più uno dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (maggioranza inderogabile) (Se prevista anche per l’assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 12 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (*Oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - (Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 14 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18 - (Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - (Personale retribuito)

L’associazione può avvalersi di personale retribuito tra i soci o terzi nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 20 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione arbitrale. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro di Roma.